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Acquisto seconda casa come abitazione principale: sconti possibili?

Gtres

Chi ha già acquistato una casa con iva agevolata può ancora godere dei benefici prima casa acquistandone un’altra? La risposta della Ctr Lombardia.

Con la sentenza 115/3/2020 depositata il 21 gennaio scorso, la Ctr Lombardia ha ribaltato un giudizio espresso dalla Ctp di Milano e dall’Agenzia delle Entrate secondo cui un contribuente, già proprietario di un immobile acquistato dal costruttore con Iva agevolata (come da legge Tupini) non potesse richiedere le agevolazioni prima casa nell’acquistarne un altro.

La motivazione per l’accoglimento della richiesta del contribuente, secondo la Ctr lombarda, è che le due situazioni non erano preclusive l’una dell’altra dato che si trattava di questioni differenti. L’agevolazione prima casa infatti consente l’applicazione dell’Iva o dell’imposta di registro ridotta, in presenza di condizioni riguardanti l’ubicazione dell’immobile e la non titolarità di altri immobili già acquistati con lo stesso beneficio o, comunque, la loro alienazione entro un anno. L’agevolazione Tupini si può invece applicre anche a immobili non “prima casa” e senza necessità di specifiche richieste o dichiarazioni di parte. Dato che nel caso dell’immobile acquistato con la legge Tupini il contribuente non aveva richiesto le agevolazioni prima casa, è quindi legittimato a chiederle per l’acquisto di un ulteriore immobile.