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Bonus facciate, come funziona in 6 punti (ancora) da chiarire

Bonus facciate / Gtres

Entrato in vigore dal 1º gennaio 2020, il nuovissimo bonus facciate è ancora un rebus sotto molti punti di vista. In attesa che la circolare dell’Agenzia delle Entrate – che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni – chiarisca i punti oscuri, il Sole24Ore ha ipotizzato quale sarà il funzionamento in sei punti.

I lavori agevolati – Secondo la legge di bilancio 2020, i lavori agevolati saranno quelli “finalizzati al recupero o restauro della facciata, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna”. Probabile, quindi, che non siano compresi i lavori di sostituzione delle grondaie, il rifacimento di una terrazza a copertura di un edificio o la semplice rimozione di cavi posti in facciata. Per quanto riguarda la definzione di quella che è definita come “facciata esterna”, questa dovrebbe comprendere anche la facciata sul retroI beneficiari – Ad aver diritto alla detrazione dovrebbero essere anche i soggetti Ires, come avviene per l’ecobonusGli edifici ammessi – La legge sul bonus facciate parla di “edifici esistenti” così come l’ecobonus, quindi dovrebbe comprende anche gli immobili non residenziali.Zone agevolate – Gli immobili compresi sono quelli che si trovano nelle zonee A e B, quindi molte aree periferiche o rurali non dovrebbo essere comprese.Tetto di spesa – Per il momento non è stato fissato un tetto massimo, come nel caso del bonus ristrutturazioni il cui tetto massimo è di 96mila euro.I pagamenti del bonus – E’ molto plausibile che per il pagamento delle spese del bonus facciate serva il cosiddetto “bonifico parlante”. Inoltre sebbene la legge non faccia menzione di invii all’Enea potrebbe essere necessario conservare la documentazione tecnica.