
Cosa accade se l’inquilino moroso reca danni all’abitazione in affitto? Quando si tratta di contratti di locazione, le aspettative sono chiare: l’inquilino non solo deve provvedere al versamento del canone di locazione, ma è anche obbligato a mantenere la casa in ottime condizioni e restituire l’immobile in buono stato al termine del rapporto, rispettando i limiti d’uso stabiliti.
Nel caso in cui l’appartamento subisca gravi danni durante il periodo di locazione, l’inquilino potrebbe essere tenuto a corrispondere una somma a titolo di risarcimento non solo per coprire i costi delle riparazioni, ma anche per compensare il proprietario per il periodo in cui l’immobile non è stato affittato a causa dei lavori. Inoltre, il conduttore inserito nell’elenco degli inquilini morosi che ha danneggiato l’immobile con un comportamento doloso può incorrere in conseguenze penali.
Esaminiamo dunque quali sono le opzioni esistenti per il locatore che ha la necessità di difendersi non solo dalla morosità, ma anche dalle azioni colpose o dolose del conduttore dell’immobile.
La normativa di riferimento sullo stato dell’immobile locato
Se l’inquilino danneggia l’appartamento è reato?
La responsabilità civile dell’inquilino
La responsabilità penale dell’inquilino
Si può procedere con lo sfratto per danni all’immobile?
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Chi deve pagare i danni in affitto?
Cosa succede se rompo qualcosa in affitto?
Quando si rompe qualcosa in casa in affitto a chi tocca pagare?
Quando il proprietario deve risarcire l’inquilino?
La normativa di riferimento sullo stato dell’immobile locato
Nel mondo dei contratti di locazione, emerge un delicato equilibrio tra gli obblighi del conduttore e del locatore. A tal riguardo, è fondamentale tenere bene a mente quali sono le disposizioni di riferimento che, sia il conduttore che il proprietario di casa sono tenuti a rispettare a seguito della conclusione di un accordo di affitto.
Secondo quanto stabilito dall’art. 1575 c.c., il locatore deve:
consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione;
garantire il pacifico godimento del bene durante la locazione.
Il conduttore, invece, è tenuto anche a prendere in consegna l’immobile locato secondo quanto sancito dall’art 1587 c.c. dovendo:
mantenere la cosa in uno stato adatto all’uso convenuto nel contratto, con la diligenza del buon padre di famiglia;
versare il corrispettivo pattuito rispettando i termini stabiliti.
Inoltre, l’inquilino è tenuto a:
occuparsi degli interventi di piccola manutenzione, ad eccezione delle riparazioni dipendenti dalla vetustà del bene (antichità della cosa) o da caso fortuito (artt. 1576 e 1609 c.c.);
restituire la cosa locata nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuta (art. 1590 c.c.).
Pertanto, mentre le obbligazioni del locatore si concentrano sulla condizione iniziale della cosa locata e sulla garanzia del suo pacifico godimento durante la locazione, quelle del conduttore sono in relazione alle responsabilità dirette nell’uso e nella gestione della proprietà locata.
Nonostante gli obblighi del conduttore dell’immobile, non è infrequente che i proprietari, quando arriva il momento della riconsegna della proprietà, si accorgano che mancano dei mobili o che sanitari, infissi e porte risultino gravemente danneggiati o asportati. Questi sono episodi che possono sfociare in denunce da parte del locatore.
Se l’inquilino danneggia l’appartamento è reato?
Rispetto all’obbligo di restituzione dell’appartamento così com’è stato consegnato all’inizio della locazione, è bene sottolineare che è previsto l’esonero della responsabilità del conduttore nel caso in cui vi siano segni di usura dovuti al naturale invecchiamento dell’immobile. Ciò vale anche se l’inquilino moroso reca danni all’abitazione in affitto.
Tuttavia, ci sono danni che vanno oltre la tolleranza accettabile, come il danneggiamento di un sanitario, la rottura di una porta, la lacerazione di una tenda o l’appropriazione non autorizzata di oggetti; circostanze in cui il conduttore è chiamato a rispondere delle sue azioni, affrontando responsabilità civili e/o penali.
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La responsabilità civile dell’inquilino
La responsabilità civile ricade sempre sul conduttore anche nel caso in cui danni come la perdita o il deterioramento dell’immobile siano stati causati da un incendio o da terze persone che hanno avuto accesso alla residenza (art. 1588 c.c.). In tali situazioni, l’inquilino è tenuto a risarcire il proprietario dell’immobile per i danni subiti.
Tuttavia, il conduttore non può essere ritenuto responsabile in alcune circostanze particolari, cioè quando:
i danni sono attribuibili al normale utilizzo del bene secondo la sua destinazione e dovuti al suo naturale invecchiamento, come nel caso di segni sui mobili o piccoli fori sulle pareti;
il conduttore può dimostrare che la distruzione o il deterioramento dell’immobile sono stati causati da un fatto casuale e non sono imputabili né a lui né alle altre persone che hanno usufruito della proprietà.
In caso di danni, il locatore ha il diritto di trattenere il deposito cauzionale, ma la quantificazione degli importi spetta esclusivamente al Tribunale e, pertanto, il locatore deve avviare un’azione legale contro l’inquilino per richiedere il risarcimento. Secondo quanto stabilito dalla Legge dell’equo canone (L. 27 luglio 1978, n. 392), se i danni subiti superano l’importo del deposito, il locatore può chiedere un pagamento supplementare.
Nel caso in cui il proprietario desideri richiedere un risarcimento e non sappia come dimostrare i danni dell’inquilino in affitto, è bene che si affidi ad un tecnico specializzato in grado di effettuare una perizia. In questi casi, per garantire una valutazione obiettiva, è sempre preferibile che il tecnico in questione sia nominato dal Tribunale.
La responsabilità penale dell’inquilino
La responsabilità penale del conduttore è riconosciuta per il reato di danneggiamento doloso riportato dall’art. 635 c.p. Perché si configuri il reato, è necessaria la presenza di dolo, quindi di un comportamento volontario dell’inquilino.
Dunque, quando l’entità dei danni causati all’appartamento è il risultato della malafede e della consapevolezza del conduttore, è possibile presentare una denuncia contro l’inquilino per danneggiamento aggravato. Ad esempio, se l’inquilino moroso reca danni all’abitazione in affitto a seguito dello sfratto, l’operazione del conduttore è da ritenersi effettuata in malafede.
Inoltre, vi è anche la possibilità che si configuri il reato di appropriazione indebita per l’inquilino che preleva oggetti dall’appartamento locato senza autorizzazione da parte del locatore.
Si può procedere con lo sfratto per danni all’immobile?
La possibilità di rifarsi sul deposito cauzionale, di richiedere il risarcimento dei danni subiti o denunciare il conduttore per il reato di danneggiamento, sono valide anche se l’inquilino moroso reca danni all’abitazione in affitto.
Tuttavia, è importante notare che quando l’inquilino non rispetta i suoi obblighi contrattuali o quelli derivanti dalla legge, il locatore non può procedere direttamente con la procedura di sfratto in senso stretto. Quest’ultima, infatti, può assumere solo le seguenti forme:
sfratto per morosità per i pagamenti del canone o degli oneri condominiali;
sfratto per finita locazione, procedura che permette al locatore di rientrare nel possesso dell’immobile qualora l’inquilino non voglia lasciarlo anche se il contratto di locazione è giunto al suo termine.
Pertanto, se l’inquilino moroso reca danni all’abitazione in affitto, il locatore potrà agire avviando una comune procedura di risoluzione del contratto per inadempimento attraverso un’azione legale in Tribunale. Questa procedura è meno rapida e più costosa rispetto allo sfratto, ma permette al locatore di ottenere il rilascio dell’immobile. Ad ogni modo, è sempre bene consultare la banca dati di morosità immobiliare per tutelarsi dai conduttori morosi preventivamente.
In conclusione, la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale è un’opzione disponibile per il locatore quando l’inquilino non rispetta gli obblighi contrattuali o di legge, ma non deve essere confusa con la procedura di sfratto, che ha regole e requisiti specifici.
La decisione di intraprendere una procedura di risoluzione del contratto se l’inquilino moroso reca danni all’abitazione in affitto deve essere valutata attentamente dal locatore, considerando la gravità dell’inadempimento e le conseguenze legali che ne derivano.
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Se sei in cerca di ulteriori informazioni sulle procedure esistenti in caso di inquilino moroso che reca danni all’abitazione in affitto, qui troverai ciò di cui hai bisogno.
Chi deve pagare i danni in affitto?
Il risarcimento dei danni in affitto spetta sempre all’inquilino qualora la casa venga distrutta o deteriorata anche a causa di incendio o per mano di un terzo che ha usufruito dell’immobile. Inoltre, l’inquilino può essere chiamato a risarcire il proprietario affinché possa effettuare i lavori necessari per risanare la situazione, ma anche per tutto il tempo in cui l’immobile è rimasto sfitto per via di tali lavori. Se invece i danni all’immobile sono dovuti al naturale deperimento da utilizzo del bene o sono stati provocati casualmente e non sono imputabili né all’inquilino stesso né alle terze persone che hanno avuto accesso all’immobile, l’inquilino non dovrà risarcire il locatore.
Cosa succede se rompo qualcosa in affitto?
Se il conduttore rompe qualcosa in affitto sarà tenuto a risarcire i danni al proprietario anche nel caso in cui a cagionare il danno sia stato un terzo che ha avuto accesso all’appartamento.
Quando si rompe qualcosa in casa in affitto a chi tocca pagare?
Il risarcimento dei danni arrecati all’abitazione in affitto a seguito di una condotta colposa del conduttore o di terzi soggetti che hanno usufruito del bene spetta al conduttore stesso, a meno che non dimostri che la causa dei danni non sia a lui imputabile. Invece, le spese di riparazione sono in capo al locatore quando i danni provocati sono la conseguenza diretta di una sua condotta colpevole e volontaria o della vetustà della cosa locata.
Quando il proprietario deve risarcire l’inquilino?
Il risarcimento dei danni all’inquilino è possibile nei casi in cui il locatore, con condotta colposa, abbia arrecato danno alla proprietà.