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Con l’ordinanza n. 10846, la Cassazione ha spiegato che per la partecipazione dell’amministratore di condominio alla mediazione è necessaria la delibera dell’assemblea. Vediamo i dettagli.
Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, per la partecipazione dell’amministratore di condominio alla mediazione è necessaria la delibera dell’assemblea, in caso contrario non si può procedere con l’azione giudiziaria. Come evidenziato da Italia Oggi, che ha preso in esame la vicenda, “l’amministratore, pur avendo un’ampia rappresentanza processuale del condominio, per prendere parte alla procedura di mediazione non può fare a meno dell’autorizzazione assembleare, in quanto espressamente richiesta dall’art. 71-quater disp. att. c.c. Quanto sopra si spiega con la mancanza, in capo all’amministratore, del potere di transigere e conciliare, che spetta soltanto all’assemblea”.
Alla luce di ciò, in base a quanto evidenziato dalla Cassazione, senza autorizzazione assembleare la partecipazione dell’amministratore alla procedura di mediazione sarebbe inutile, “proprio perché quest’ultimo non avrebbe il potere di trattare in nome e per conto del condominio e di impegnarlo nella stipula di un valido accordo di conciliazione”.
Come ricordato da Italia Oggi, nell’ambito della mediazione, “in tema di condominio il legislatore, con l’art. 71-quater disp. att. c.c. introdotto con la riforma del 2012”, ha chiarito “che il soggetto deputato a partecipare alla procedura è l’amministratore condominiale, previa delibera assembleare, che è nuovamente necessaria ove nel corso della mediazione si giunga a una proposta di conciliazione rivolta al condominio”.
Nella sua sentenza, la Cassazione ha evidenziato “le ragioni sottese alla disposizione di cui all’art. 71-quater disp. att. c.c.”, secondo il quale è per l’appunto necessaria “l’adozione di una delibera assembleare sia per la partecipazione dell’amministratore alla procedura di mediazione sia per l’approvazione dell’eventuale proposta conciliativa”.